

| Dal 01.01.2002 cambieranno alcuni codici CER
e il criterio di attribuzione, questo obbliga tutti i
produttori a riclassificare i propri rifiuti !!! I nuovi CER, che entrano in vigore, sono riportati nella decisione 2000/532/CE (GUCE 6 settembre 2000, n. L266) modificata da tre successivi provvedimenti: - le decisioni 2001/118/CE; 2001/119/CE; 2001/573/CE; Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono stati applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato in alcuna decisione |
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Di conseguenza, per identificare un rifiuto
nell'elenco occorre procedere come segue: - Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) andranno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01. - Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. - Se ancora nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. - Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata. |
| Le novità importanti sono: - si ritorna ad un sistema basato, oltre che sull'origine del rifiuto, anche sul contenuto delle sostanze pericolose (per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE - Classificazione imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose attualmente al 28° adeguamento); - per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose. - . Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE - Classi di pericolosità H1, H2 H14 Le decisioni Ue non hanno bisogno di un recepimento nel diritto interno ("La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati", art. 249 (ex art. 189), Trattato CE)). Tuttavia siccome il Decreto Ronchi, non prevede, a quanto ci risulta, alcun riferimento ad un adeguamento automatico degli allegati, alcuni Autori sostengono che il nuovo CER debba essere adottato tramite un atto di legge formale. |
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